Si dovrebbe prevedere che, al fine di assicurare continuità aziendale, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, così come definito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni.
I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Per l’erogazione dei prestiti cambiari previsti dal presente articolo, ISMEA è autorizzato ad utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue del fondo di cui all'articolo 19, comma 2, decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21.
Per l’integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, ISMEA è autorizzato ad utilizzare fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
FONTE: Fisco e tasse