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04 May
04May

Con il Provvedimento n 133949 del 19 aprile le Entrate rendono disponibili per i contribuenti le informazioni che consentono di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei registri:

  • Rna (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), 
  • Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), 
  • Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura),

degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2019.Nel dettaglio, per consentire ai contribuenti di rimediare spontaneamente alle anomalie l'Agenzia trasmette, per PEC o in mancanza per posta ordinaria, una comunicazione contenente:

  • il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente,
  • il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta,
  • data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d’imposta 2019.


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Con le stesse modalità il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati, potrà richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze o fatti sconosciuti.

Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei seguenti campi:

  • “Codice attività ATECO”, 
  • “Settore”, 
  • “Codice Regione”, 
  • “Codice Comune”, 
  • “Dimensione impresa” 
  • “Tipologia costi"

del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti. Attenzione al fatto che, successivamente all’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis saranno iscritti nei relativi registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Invece, se la mancata iscrizione non è imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto fruito indebitamente, compresi gli interessi.
Al fine di regolarizzare la propria posizione, sono dovute le relative sanzioni per le quali è possibile beneficiare delle riduzioni previste dalla legge di Bilancio 2023 con il ravvedimento speciale (articolo 1, commi da 174 a 178 della legge n, 197/2022) se si regolarizza entro il 30 settembre 2023.






FONTE: Fisco e tasse

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