E' stato pubblicato il 21 febbraio sul sito del Ministero del lavoro, il decreto interministeriale che disciplina le modalità di attuazione dell'esonero contributivo denominato "Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES unica". Tale misura, introdotta dall'articolo 24 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 e convertita con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, è finalizzata a incentivare l'occupazione nelle aree del Sud Italia, caratterizzate da difficoltà economiche e sociali, attraverso un beneficio economico per i datori di lavoro privati. La norma si inserisce nel quadro delle politiche di coesione territoriale e di rilancio delle economie locali, in conformità con gli obiettivi del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea.
L'esonero contributivo previsto dal decreto si applica:
L'effettiva sede di lavoro del personale assunto deve trovarsi in una delle regioni comprese nella ZES unica per il Mezzogiorno, che include Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Il beneficio consiste in:
L'agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli territoriali previsti dal Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027.
Per accedere all'esonero, i lavoratori assunti devono:
Inoltre, l'esonero si applica anche ai lavoratori già impiegati a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro che abbia beneficiato parzialmente della stessa misura.
Le domande di ammissione all'esonero devono essere presentate dai datori di lavoro all'INPS attraverso procedura telematica, secondo modalità e tempi che saranno stabiliti dall'Istituto in una prossima circolare .
La richiesta deve includere informazioni specifiche relative all'impresa richiedente, al lavoratore assunto o da assumere, alla tipologia contrattuale e alla sede lavorativa. L'INPS verifica le domande sulla base delle informazioni fornite e della disponibilità finanziaria assegnata a ciascun territorio. In caso di esito positivo, il datore di lavoro viene ammesso al beneficio, con la conseguente quantificazione degli importi erogabili per ciascuna annualità.
L'INPS effettuerà il monitoraggio dell'onere derivante dall'erogazione dell'esonero e trasmette trimestralmente i dati relativi alle domande accolte e agli oneri finanziari ai Ministeri del Lavoro e dell'Economia. Qualora le risorse stanziate risultino insufficienti, l'INPS sospende l'accoglimento di nuove domande e ne informa le autorità competenti.
Per garantire il corretto utilizzo delle risorse, il decreto prevede specifici controlli e sanzioni per i datori di lavoro che beneficiano indebitamente dell'esonero. Qualora venga accertata un'indebita fruizione del beneficio, il datore di lavoro sarà tenuto al versamento dei contributi dovuti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
L'INPS svolge verifiche in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di individuare eventuali irregolarità o abusi nell'accesso al beneficio.
FONTE: Fisco e tasse