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15 Nov
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Bonus Natale la norma del decreto 13 novembre 2024

Come anticipato i Governo ha deciso nel consiglio dei ministri del 12 novembre un ampliamento della platea di beneficiari  avendo individuato ulteriori 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della misura.

L’articolo 2 del nuovo decreto amplia la platea dei beneficiari, includendo anche i lavoratori privi di coniuge a carico

Si introduce però il vincolo che un solo componente del nucleo familiare possa ricevere l’importo aggiuntivo previsto con la tredicesima mensilità. La modifica interessa in particolare il comma 1, riformulando il requisito relativo alla condizione familiare (lett. b), che ora prevede:

  1. Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.
  2. Secondo l’art. 12, comma 2 del TUIR, un familiare è considerato fiscalmente a carico se il reddito complessivo non supera 2.840,51 euro (4.000 euro per figli di età fino a 24 anni).

La normativa precedente invece subordinava il diritto al bonus alla presenza congiunta di:

  • Coniuge non separato e almeno un figlio fiscalmente a carico;
  • In alternativa, un figlio fiscalmente a carico appartenente a un nucleo monogenitoriale.

Grazie alla nuova disposizione, l’indennità non è più condizionata alla presenza di un coniuge a carico.
Il DL 167/2024 introduce anche  il comma 2-bis, che specifica che l’indennità non può essere percepita da entrambi i membri di una coppia (coniugati o conviventi). In caso di requisiti soddisfatti da entrambi i lavoratori, il bonus spetta a uno solo.
Modificato anche il comma 4, che disciplina la modalità di richiesta dell’indennità. I lavoratori dovranno ora indicare nel modulo di richiesta il codice fiscale del coniuge, del convivente e dei  figli.
Permangono inalterati gli ulteriori requisiti già indicati  nella circolare n. 19/2024 dell’Agenzia delle Entrate:

  • Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • Imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore alla detrazione spettante (art. 13, comma 1, TUIR).
  • L’importo del bonus resta fissato a 100 euro, non soggetto a tassazione, e proporzionato ai giorni di lavoro effettivo nel 2024. Non è prevista una riduzione per i contratti part-time.

Nessuna modifica invece  sulle modalità di erogazione che potrà avvenire:

  • Direttamente in busta paga con la tredicesima mensilità;
  • In alternativa, tramite dichiarazione dei redditi.

Queste disposizioni ampliano la portata del bonus e semplificano l’accesso per un numero maggiore di lavoratori dipendenti,(4,6 milioni stimati )  rispettando al contempo la necessità di evitare duplicazioni nel medesimo nucleo familiare.









FONTE: Fisco e tasse

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