Come anticipato i Governo ha deciso nel consiglio dei ministri del 12 novembre un ampliamento della platea di beneficiari avendo individuato ulteriori 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della misura.
L’articolo 2 del nuovo decreto amplia la platea dei beneficiari, includendo anche i lavoratori privi di coniuge a carico.
Si introduce però il vincolo che un solo componente del nucleo familiare possa ricevere l’importo aggiuntivo previsto con la tredicesima mensilità. La modifica interessa in particolare il comma 1, riformulando il requisito relativo alla condizione familiare (lett. b), che ora prevede:
La normativa precedente invece subordinava il diritto al bonus alla presenza congiunta di:
Grazie alla nuova disposizione, l’indennità non è più condizionata alla presenza di un coniuge a carico.
Il DL 167/2024 introduce anche il comma 2-bis, che specifica che l’indennità non può essere percepita da entrambi i membri di una coppia (coniugati o conviventi). In caso di requisiti soddisfatti da entrambi i lavoratori, il bonus spetta a uno solo.
Modificato anche il comma 4, che disciplina la modalità di richiesta dell’indennità. I lavoratori dovranno ora indicare nel modulo di richiesta il codice fiscale del coniuge, del convivente e dei figli.
Permangono inalterati gli ulteriori requisiti già indicati nella circolare n. 19/2024 dell’Agenzia delle Entrate:
Nessuna modifica invece sulle modalità di erogazione che potrà avvenire:
Queste disposizioni ampliano la portata del bonus e semplificano l’accesso per un numero maggiore di lavoratori dipendenti,(4,6 milioni stimati ) rispettando al contempo la necessità di evitare duplicazioni nel medesimo nucleo familiare.
FONTE: Fisco e tasse