Con il messaggio INPS 491 del 5 febbraio 2023 vengono fornite le istruzioni per chiedere il riesame delle domande respinte. In particolare viene specificato che gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili, sia da parte degli Istituti di Patronato che da parte del cittadino (avvalendosi dello SPID almeno di livello 2 o della CIE o della CNS), accedendo al portale web dell’Istituto nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento” e selezionando la prestazione per l’anno 2022 e/o per l’anno 2023.
Si può fare richiesta di riesame attraverso il pulsante “Chiedi riesame” all’interno della Sezione “Dati della domanda” sul portale web dell’INPS, inserendo una motivazione e la relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”. Da evidenziare che , in caso di reiezione per errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, le Strutture territoriali competenti possono dare corso a un esito favorevole anche sulla base della documentazione prodotta dal lavoratore
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Il contratto di lavoro a part time ciclico verticale (o multi-periodale) ha la caratteristica di una prestazione lavorativa articolata su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno (cioè i lavoratori prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri non lavorano affatto).
L'istituzione del Fondo per il sostegno di questi lavoratori costituisce una risposta per i periodi di sospensione -interruzione dal lavoro (con prolungata mancanza di retribuzione) . La legge di bilancio 2021 ha previsto per questa categoria il riconoscimento pieno dei periodi lavorati ai fini previdenziali, dopo che il diritto è stato sancito da una sentenza della Corte Europea. Ora è possibile conteggiare tutte le settimane coperte dal contratto di lavoro, malgrado non sempre siano operative a causa della ciclicità della prestazione.
L’art. 2 bis inserito in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti n. 50 2022, prevedeva l’erogazione di una indennità Una Tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private con i seguenti requisiti:
e alla data della domanda: non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o
il bonus inoltre:
Le domande all’INPS andavano presentate entro la data del 15 dicembre 2023 sia per i periodi 2021 che 2022 , esclusivamente in via telematica, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, sul sito www.inps.it, seguendo il percorso :“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”. Si accede con:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta :
FONTE: Fisco e tasse