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26 Feb
26Feb

Gli articoli 15 e 16 del Decreto Legislativo 13/2024, rispettivamente per autonomi e imprese, individuano quelle componenti di reddito che non confluiscono nel reddito concordato.Per i lavoratori autonomi e i professionisti, la proposta che verrà effettuata dall’amministrazione finanziaria non comprenderà:

  • le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo di beni strumentali;
  • i redditi derivanti da partecipazione in società di persone e in associazioni professionali.

Per le imprese la proposta del fisco non terrà anche conto delle componenti di reddito non afferenti la gestione caratteristica, le quali, quindi dovranno essere sommate (o sottratte) al reddito concordato:

  • plusvalenze e minusvalenze;
  • sopravvenienze attive e passive;
  • i redditi derivanti da partecipazione in società di persone, in associazioni professionali e in società di capitali.

Va puntualizzato che le disposizioni normative non includono le perdite su crediti, ex articolo 101 comma 5 del TUIR, tra le componenti che non compongono il reddito concordato; in ragione di ciò le perdite su crediti realizzate, anche se non costituiscono a tutti gli effetti una posta della gestione caratteristica, non potranno abbattere il reddito concordato, a meno di ulteriori e successive modifiche normative.


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L’elaborazione della proposta

Particolare curiosità riguarda le modalità pratiche di elaborazione della proposta di Concordato preventivo da parte del fisco. Nella versione originaria del provvedimento era previsto un contraddittorio preventivo con il contribuente, che non è stato confermato. Per cui appare evidente come l’orientamento dell’amministrazione finanzia sia quello di prevedere modalità automatizzate di elaborazione della proposta, attraverso l’utilizzo di un software specifico sul quale il contribuente inserirà i dati richiesti, che integreranno quelli già in possesso del fisco.

 Il software che elaborerà la proposta di Concordato preventivo, e attraverso il quale questa potrà essere accettata dal contribuente, farà parte dell’applicativo “Il tuo ISA”, quello stesso con il quale il contribuente predispone la trasmissione telematica del modello ISA. 


In pratica il contribuente (professionisti, lavoratori autonomi, imprese) inserendo sull’applicativo “Il tuo ISA” i dati contabili e fiscali relativi al 2023, integrati di ulteriori informazioni reddituali, precisamente come avviene per la predisposizione del modello ISA, otterrà dal sistema informatico, contestualmente, l’esito del calcolo del punteggio ISA e la proposta di Concordato preventivo per gli anni d’imposta 2024 e 2025.

È evidente come il Concordato preventivo biennale, nella sua forma finale, abbia assunto caratteriste profondamente diverse da quelle prospettate in fase di discussione della riforma fiscale. Considerando che i soggetti interessati sono coloro che ottengono un punteggio ISA inferiore a 8, e considerando che i benefici previsti per i contribuenti sono i medesimi sia nel caso che questi si adeguino agli ISA sia nel caso in cui accettino la proposta di concordato, quest’ultima ipotesi, alla fine, non costituisce altro che una diversa forma, anticipata, di adeguamento agli ISA, vincolante per due annualità. Non è chiaro se anche i contribuenti in regime forfetario elaboreranno la proposta di concordato tramite l’applicativo “Il tuo ISA”; ma è probabile che sia così anche in questo caso.






FONTE: Fisco e tasse

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