La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) aveva previsto l'aumento dell’importo dell' indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino.
Nello specifico l'indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile) è stata portata
La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano i periodi di congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023. Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps aveva fornito le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato.
Veniva precisato che l’indennità maggiorata spetta alternativamente a entrambi i genitori.
Come detto la legge di bilancio continua il rafforzamento dei congedi parentali, con l'introduzione di:
Questo beneficio secondo il testo entrato in consiglio non sarà temporaneo ma diventerà strutturale.
Si conferma che potrà essere fruito da entrambi i genitori, sempre entro i sei anni di vita del figlio o entro sei anni dall'adozione o affidamento.
Restano invariati i restanti mesi di congedo, indennizzati al 30% (per un massimo di 10 complessivamente).
FONTE: Fisco e tasse