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20 Sep
20Sep

Con Provvedimento n 325550 del 19 settembre, le Entrate dettano le regole per la regolarizzazione da parte dei forfettari del quadro RS del Modello Redditi PF 2022.


In particolare, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati del modello Redditi 2022 Persone Fisiche presentato per il periodo d’imposta 2021 dai soggetti che hanno applicato il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, per verificare l’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73 della medesima norma. Tali informazioni devono essere riportate nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche (righi da 375 a 381) dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.


 

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

Le comunicazioni in arrivo per i forfettari, disponibili anche nel cassetto fiscale, sono inviate tramite PEC e contengono i seguenti dati:

  • a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente; 
  • b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta; 
  • c) data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.

Viene precisato che i contribuenti, possono anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, chiedere informazioni alle Entrate.

Infine, gli stessi contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73, articolo 1, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione. 






FONTE: Fisco e tasse

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