L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 26 luglio una faq di chiarimenti che replica al seguente quesito: "l’articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – avente a oggetto il differimento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione) dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi – si applichi anche ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e alla contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata. Inoltre, si chiede quale sia l’ambito soggettivo di applicazione del comma 2 del citato articolo 37".
Sinteticamente l'ADE risponde affermativamente al primo quesito per artigiani e commercianti, vediamo i dettagli di seguito.
Nella Risposta l'Agenzia precisa in particolare che l’articolo 37 del d.lgs. n. 13 del 2024, al comma 1, prevede che i termini per i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (…)” sono differiti al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, per “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze”.Quindi, posto che:
come precisato nella circolare INPS n. 72 del 14 giugno 2024, devono essere versati “alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi”, si ritiene che anche in relazione a tali versamenti trovi applicazione il differimento del termine previsto dall’anzidetta disposizione. L'Agenzia ricorda anche che :" Il successivo comma 2 del medesimo articolo 37 estende il differimento “oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”.
FONTE: Fisco e tasse