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26 Oct
26Oct

In particolare, con l'art 3 rubricato Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio si prevede di apportare le seguenti modifiche.
All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è inserito il seguente: “6-septies. A decorrere dall'anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.” quindi dalla CU. Questa novità rientra tra le attese semplicazioni che la Delega Fiscale dovrebbe introdurre e va di pari passo con l'obbligo di fatturazione elettronica previsto per i forfettari.


Ricordiamo infatti che, a partire dal prossimo anno, e più precisamente dal 1 gennaio 2024, termina il “regime transitorio” per la fattura cartacea dei soggetti che rientrano nel regime forfettario.I contribuenti forfettari dovranno tutti emettere le fatture in formato elettronico per le operazioni attive effettuate.





 

FONTE: Fisco e tasse

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