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27 Dec
27Dec

Sinteticamente, con le novità approvate, si prevede che dal 2 maggio 2024, il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP sarà anticipato:

  • dal 30 novembre al 30 settembre per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
  • all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti IRES.


A decorrere dal 1° aprile 2025, viene anticipato dal 1° maggio al 1° aprile, il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, mantenendo il termine finale al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Vediamo il dettaglio dell'art 11.

Con effetto dal 2 maggio 2024, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, le parole “30 novembre” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”;

b) all’articolo 2, comma 2, le parole “entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese” sono sostituite dalle seguenti: “entro l’ultimo giorno del nono mese”; 

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.


 

Con effetto dal 1° aprile 2025, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  • a) all’articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 1° aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società o le associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica tra il 1°aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I soggetti all'imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica a partire dal 1° aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.”;
  • b) all’articolo 4, comma 4-bis, le parole: “entro il 31 ottobre di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno”.






FONTE: Fisco e tasse

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