Le detrazioni fiscali sugli interventi edilizi sono ammesse non solo per il comodato d’uso o per la locazione, ma anche in caso di immobile assegnato. Ciò che conta è che il titolo sia idoneo ad assicurarne la disponibilità che risulti da un documento con data certa. A sottolinearlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 102 del 13 maggio 2024. Vediamo quanto precisato.Con la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le detrazioni fiscali per gli interventi edilizi possono essere applicate anche al possessore o detentore dell’immobile che provvede alle spese di ristrutturazione, a patto che esista un titolo idoneo a comprovare la detenzione dell’immobile.
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato: “In particolare, come ribadito, da ultimo, con la circolare 26 giugno 2023, n. 17/E, la detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese”.In questo caso, per poter beneficiare della detrazione, è necessario:
Nel caso esaminato, non figura un vero e proprio contratto di locazione, ma un atto di assegnazione di un alloggio militare. Proprio esaminando questo caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, nonostante non ci sia un contratto di locazione o di comodato, è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali previste. Questo perché c’è comunque un titolo idoneo a dimostrare la detenzione dell’alloggio.
FONTE: Fisco Oggi