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26 Sep
26Sep

Durante la redazione del bilancio d’esercizio può verificarsi la necessità di dover correggere errori nella rilevazione di fatti di gestione commessi nei precedenti esercizi. 

In questi casi, qualunque sia la natura dell’errore, è indispensabile essere a conoscenza, da un lato, della corretta procedura di rilevazione contabile da seguire e, dall’altro, verificare se la correzione apportata rileva anche ai fini fiscali, per porre rimedio attraverso gli strumenti previsti dalla relativa normativa. La nuova formulazione dell’OIC 29 delinea il principio di errore, ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta, distinguendo quelli rilevanti da quelli non rilevanti, in relazione alla dimensione e alla natura degli stessi. In particolare, un errore si definisce rilevante se è tale da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

In che modo può concretamente essere operata la correzione degli errori contabili? 

Occorre distinguere gli errori contabili in «rilevanti» e «non rilevanti».  Secondo l’OIC 29 (cfr. § 46) «un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze». Orbene la risposta citata dell’AdE ad interpello n. 73 del 2024 così testualmente chiarisce: «nei §47 e §48, (l’OIC 29) stabilisce che la correzione degli errori è attuata interessando lo stato patrimoniale o il conto economico del bilancio dell'esercizio in cui avviene la correzione a seconda che l'errore commesso sia, rispettivamente, ''rilevante'' o ''non rilevante'' ai fini della informazione da fornire ai fruitori del bilancio (e, in particolare, agli investitori); il tipo di correzione varia cioè in base all'entità dell'errore commesso, ma in ogni caso si tratta di poste contabili che influenzano il risultato del conto economico o le risultanze del patrimonio netto dell'esercizio in cui avviene la correzione. … La citata modifica normativa, quindi, consente di dare rilevanza ai fini fiscali alla correzione degli errori contabili, sia quelli qualificati come ''rilevanti'' sia come ''non rilevanti'' in applicazione di corretti principi contabili, nell'esercizio/periodo d'imposta in cui avviene la correzione stessa, in luogo della presentazione della dichiarazione integrativa di cui ai commi 8 e 8bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (che, tuttavia, continua a trovare applicazione in relazione ai casi in cui difettino i requisiti soggettivi e/o oggettivi per la fruizione delle semplificazioni in commento) ».  Nella detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha quindi seguito l’opinione della prevalente dottrina nel senso di rendere applicabile la rilevanza fiscale della correzione ad ambedue i tipi di errore contabile; ha inoltre confermato quanto segue:

  1. per gli errori rilevanti occorre rettificare (in aumento o in diminuzione) il Patrimonio netto alla voce “Utili portati a nuovo” di inizio esercizio, avendo l’accortezza di consentire la comparazione dei bilanci precedenti a quello in cui l’errore si è verificato: 
    1. se l’errore è stato commesso nell’esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l’esercizio precedente, mentre 
    2. se l’errore è stato commesso prima dell’inizio dell’esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e Patrimonio netto dell’esercizio precedente (cfr. OIC 29, paragrafo 49); “solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto se più appropriato” (cfr. OIC 29, § 48). Inoltre, in sede di dichiarazione dei redditi, occorre far partecipare il componente economico implicito nelle variazioni di Patrimonio netto alla determinazione del risultato d’esercizio mediante opportune variazioni in aumento o in diminuzione;
  2. per gli errori non rilevanti la rettifica viene rilevata a Conto Economico: in questo modo il risultato dell’esercizio viene influenzato dalla correzione e non è necessario apportare variazioni in aumento o in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi (cfr. OIC 29, § 48).

Come asserito dalla più autorevole dottrina, tutte le poste contabili generate dal processo di correzione contabile assumono rilevanza fiscale a prescindere dal fatto che si correlino ad errori rilevanti  o meno, tenuto conto che si tratta in ogni caso di poste contabili conseguenti alla correzione di un errore che ha avuto incidenza  sulla determinazione della base imponibile IRES e IRAP di precedenti esercizi.La rilevanza fiscale di queste poste contabili non dovrebbe peraltro venir meno neanche nel caso in cui l’errore contabile venga corretto in modo non conforme alle anzidette regole, anche quando cioè un errore rilevante viene corretto attraverso la procedura prevista per gli errori non rilevanti e viceversa. In effetti, anche in questi casi, ci troviamo pur sempre dinanzi ad un errore contabile che, seppur in modo non corretto, è stato comunque emendato; per meglio dire, l’attivazione del processo di correzione contabile ha generato una posta contabile che comunque testimonia, per l’appunto, la correzione di un errore contabile.








FONTE: Fisco e tasse


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