1 min letti
05 Apr
05Apr

Tra le novità in vigore dal 2024 per i forfettari, spicca sicuramente l’eliminazione (eccezion fatta per i soggetti operanti nel settore sanitario) dell’esonero dall’emissione di fatture elettroniche.

Da ciò scaturisce però un nuovo adempimento, ossia quello del citato esterometro, ovvero l’obbligo di comunicare i dati delle operazioni transfrontaliere, come dettagliatamente previsto dall’art. 1 comma 3-bis del D. Lgs. n. 127/15. Tale adempimento, oggi, può essere effettuato semplicemente trasmettendo al SdI un file XML conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica, entro:

  • i termini per l’emissione delle fatture (o di certificazione dei corrispettivi), per le operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia;
  • il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura o di effettuazione, per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.


POTREBBE INTERESSARTI:

- Corso esperto in contabilità + bilancio

- Corso esperto in contabilità

- Corso contabilità base

- Corso addetto buste paga

Operazioni escluse da esterometro

Come da norma, sono escluse dall’obbligo di invio dei dati:

  • importazioni ed esportazioni, ovvero le operazioni per le quali esiste una “bolletta doganale”;
  • gli acquisti di beni o servizi di importo non superiore a 5.000 euro qualora non siano rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

 

I codi da usare per l’autofattura elettronica

Poiché tale invio consente anche di assolvere gli obblighi di cui all’art. 17 comma 2 del decreto IVA, il file XML potrà essere compilato con i seguenti codici:

  • “TD17”, per i servizi ricevuti da soggetti non stabiliti;
  • “TD18”, per gli acquisti intracomunitari di beni;
  • “TD19”, per gli acquisti da soggetti non stabiliti in Italia ex art. 17 comma 2 del decreto IVA.







FONTE: Fisco e tasse

Commenti
* L'indirizzo e-mail non verrà pubblicato sul sito Web.