Ai sensi dell'art 1 comma 3 bis del Dlgs n 217/2015 i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle:
La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.
Con riferimento alle medesime operazioni:
A tal proposito le Entrate hanno evidenziato che per data di ricevimento del documento deve intendersi quella di effettiva ricezione della fattura emessa dal fornitore non stabilito e che tale riferimento non può essere letto come alla data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione IVA.
Fonte: Fisco e tasse