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06 Feb
06Feb

Ai sensi dell'art 1 comma 3 bis del Dlgs n 217/2015 i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle:

  • per le quali è stata emessa una bolletta doganale, 
  • per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, 
  • nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli art da 7 a 7 octies del DPR n 633/72 .

La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. 
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. 
Con riferimento alle medesime operazioni: 

  • a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.


A tal proposito le Entrate hanno evidenziato che per data di ricevimento del documento deve intendersi quella di effettiva ricezione della fattura emessa dal fornitore non stabilito e che tale riferimento non può essere letto come alla data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione IVA.








Fonte: Fisco e tasse

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