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20 Feb
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Con Risposta n 45 del 19 febbraio le Entrate ribadiscono, confermando l'orientamento precedente, che sono esenti da bollo le fatture per le provviste di bordo assimilate all’esportazione. Nel caso di specie una società istante si occupa di «commercio di carburanti denaturati (prodotto in sospensione di accisa) come da D.M. 255 del  15.12.2015 ex. D.M. 577 del 16.11.1995)», in qualità di proprietaria di un impianto di distribuzione carburanti denaturati situato in un porto italiano. 

Essa riferisce che «per l'imbarco, come provviste di bordo, di carburante sui natanti aventi diritto, una volta effettuato il bunkeraggio del gasolio denaturato, ai fini della fiscalità contabile, viene compilato un ''Memorandum di  Imbarco'' e viene di seguito emessa regolare fattura in esenzione IVA in base all'art. 8  8bis DPR 633 del 16/10/1972 senza l'applicazione di bollo qualunque sia l'importo fatturato, perché operazione assimilata alle esportazioni» e che tale comportamento è  stato adottato in applicazione della risposta all'istanza di interpello presentata dalla stessa società nel 2007.

 I natanti riforniti «hanno le caratteristiche per poter essere inquadrati tra le navi militari ai sensi degli articoli 239 e 243 del codice  dell'ordinamento militare, di cui al d.l. 15 marzo 2010, che sono adibite alla navigazione  in alto mare e tra i loro compiti sono ricomprese l'assistenza in mare e il salvataggio» e che «Nella richiesta di ogni fornitura per carburante [...] è specificato che la fattura elettronica deve essere esente IVA in base all'articolo 8/bis del D.P.R. 633/72 e che deve risultare in regola con l'imposta di bollo da euro 2,00, ai sensi del decreto ministeriale 17 giugno 2014, modificato dal decreto ministeriale 28 dicembre 2018». 

L'Istante, pertanto, chiede conferma se sulle predette fatture emesse a fronte della  fornitura di carburante ai sensi dell'articolo 8 bis per natanti debba essere applicata l'imposta di bollo di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Fatture per esportazioni: chiarimenti su esenzione dal bollo

Con l'interpello n 45/2024 l'Agenzia chiarisce che sono esenti da bollo anche le fatture per gli approvvigionamenti di dotazioni e provviste di bordo assimilate all’esportazione, eseguite in regime di non imponibilità Iva ex articolo 8 bis Dpr 633/72. Viene prima precisato che l'articolo 15 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 prevede una specifica esenzione dall'imposta di bollo per le «Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci,  fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare  all'esportazione e  all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi  restituibili all'esportazione».

Come precisato nei documenti di prassi, l'esenzione dall'imposta di bollo si  applica alle fatture che risultano ''emesse in relazione ad esportazioni di merci'' e non  a quelle emesse in relazione ad operazioni economiche assimiliate alle esportazioni  ai soli effetti dell'Iva e del relativo regime (come le operazioni recate dall'articolo  8 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rubricato 'Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione''), quando non si realizzi una operazione qualificabile quale  esportazione. Con la risoluzione 1° agosto 1973, n. 415755, è stato chiarito che l'articolo 15 della tabella allegata al citato decreto n. 642 del 1972 ha confermato,  rendendola organicamente permanente, l'esenzione dal bollo delle fatture emesse in  relazione all'esportazione di merci consentita dall'articolo 2, comma primo, del decreto  legge 14 aprile 1964, n. 213. L'esenzione si applica anche alle fatture relative a cessioni di merci destinate dall'acquirente all'esportazione (par. 3). Tuttavia, «É ben vero che le cessioni di navi o di aeromobili e di beni destinati  a dotazione o provviste di bordo vengono considerate, agli effetti delle norme che  regolano l'I.V.A., atti economici assimilati alle esportazioni e pertanto le operazioni relative non sono assoggettate a tale imposta. 

Tuttavia la scrivente ritiene che le fatture  concernenti le predette operazioni non possano rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 15 della tabella allegata alla vigente legge di bollo. Occorre tener presente, infatti, che la esenzione dall'I.V.A. concessa dall'art. 8, quarto comma, del D.P.R. n.  633 [vigente ratione temporis] a favore degli atti economici in oggetto ha un preciso carattere autonomo e non può ritenersi una disposizione di carattere generale, mentre la norma di cui all'art. 15 citato attiene alle fatture emesse in relazione ad esportazioni  di merci e non può avere efficacia per quei documenti emessi per operazioni economiche assimilate alle esportazioni ai soli effetti dell'applicazione dell'I.V.A.  Pertanto si dichiara che le fatture di cui trattasi, non prevedendo le vigenti norme  in materia alcuna deroga alle comuni disposizioni [in materia di imposta di bollo,  n.d.r.], dovranno essere assoggettate alla normale imposta di bollo, fatta eccezione  per le fatture e i simili documenti emessi nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo in quanto, come già precisato dalla  scrivente in precedenti occasioni, sono da ritenersi atti inerenti ad operazioni tendenti  alla realizzazione dell'esportazione di merci» (par. 4). In conclusione, nel caso rappresentato, si ritiene che l'esenzione dall'imposta di  bollo di cui all'articolo 15 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 possa trovare  applicazione in relazione alle fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti  di unità navali militari. 






FONTE: Fisco e tasse

 

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