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12 Dec
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Attualmente, per il soggetto che eroga somme ai forfettari, se sostituto d’imposta, vige l'obbligo di predisporre e trasmettere la Certificazione unica da cui emergono le somme pagate. Con lo schema di decreto sulla semplificazione degli adempimenti, in attesa di approvazione definitiva, si esonerano i sostituti d’imposta dal rilascio della certificazione nei confronti dei forfettari e di coloro che avvalgono del regime di vantaggio.

L’esonero, previsto dal 2024 determina che entro il prossimo 16 marzo 2024 dovranno essere consegnate le ultime certificazioni uniche, relative ai compensi erogati nel 2023.


 In particolare, con l'art 3 rubricato Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio si prevede di apportare le seguenti modifiche.
All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è inserito il seguente: “6-septies. 

A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.” quindi dalla CU.







FONTE: Fisco e tasse

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