Con la Risposta a interpello n 226/2024 le Entrate chiariscono dubbi sul passaggio di regime per i forfettari, in particolare, le Entrate chiariscono che non spetta l’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che transita dal regime ordinario a quello forfettario, anche qualora questo accada nei primi cinque anni di attività.
Vediamo il caso di specie.
La contribuente istante ha avviato nel mese di maggio dell’anno x una attività di lavoro autonomo e fino a luglio dello stesso anno ha prestato attività come dipendente.
Nell’anno precedente l’avvio dell’attività di lavoro autonomo ha percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro e perciò non ha potuto applicare il regime forfettario nell’anno x ma ha applicato (per obbligo) il regime ordinario.
Avendo maturato i requisiti per l’accesso al regime forfettario, ha iniziava ad applicare quest’ultimo a decorrere dall’anno x+1.
Con l'istanza si chiede conferma circa la possibilità di adottare l’aliquota ridotta del 5% prevista dal comma 65 della legge 190/2014 a partire dal secondo anno di attività e per i successivi quattro.
Le entrate ricordano che il comma 65 dell'art 1 della Legge n 190/2014 richiede il rispetto di tre requisiti per l’applicazione dell’aliquota del 5% invece di quella ordinaria del 15%, vale a dire:
L'ade evidenzia che al caso di specie non spetta l'aliquota del 5%, volta a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfettario, e che, quindi, coloro che iniziano una nuova attività in regime ordinario e solo successivamente ’entrano’ nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata.
Ciò anche laddove al momento di inizio dell’attività il regime forfettario non venga applicato per la presenza di cause ostative.
FONTE: Fisco e tasse