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27 May
27May

I premi Inail versati per la propria posizione assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro sono esclusi nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti «forfetari». Per i contribuenti che transitano nell'unico regime dei minimi sopravvissuto, il regime forfetario ex art. 1, commi 54-89, legge 190/2014, tra l'altro «regime fiscale naturale» per ditte individuali e liberi professionisti, è quindi ammessa la deduzione dei soli contributi previdenziali con l'esclusione dei premi Inail. È quanto concluso dall'AdE, ponendo tra l'altro fine a un'annosa diatriba dottrinale, in risposta all'interpello n. 913-780 del 2/12/2019 formulato da una ditta individuale in regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014 e ss.mm. obbligata al versamento sia dei contributi previdenziali Inps sia dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare veniva richiesto dall'istante di poter operare la deduzione dal proprio reddito d'impresa anche dei premi Inail versati per la propria posizione assicurativa, al rigo LM35 del Mod. Redditi PF, unitamente ai contributi Inps. L'AdE fonda le proprie ragioni dall'analisi del comma 64 articolo 1 della legge 190/2014 «Il reddito imponibile si determina applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, pari al 15%. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge [...] si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma».


POTREBBE INTERESSARTI:

-Corso Dichiarazione dei redditi;

- Corso contabilità base

- Corso Esperto in contabilità;


Pertanto, possono essere inserire tutti i contributi obbligatori versati, ma non l’INAIL.







FONTE: Italiaoggi

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