1 min letti
16 Apr
16Apr

Si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche relative al primo trimestre 2024.Per i soggetti obbligati, il 31 maggio 2024 scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel primo trimestre dell'anno 2024.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ricordiamo che, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.In particolare a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023: 

  • se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, 
  • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.


Imposta di bollo e-fatture: Modalità di pagamento

Sono previste le seguenti modalità per il pagamento dell’imposta di bollo, in particolare:

  1. mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA.
    Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
    Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
  2. mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

I codici tributo da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti:

  • 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
  • 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
  • 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
  • 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
  • 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
  • 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.








FONTE: Fisco e tasse

Commenti
* L'indirizzo e-mail non verrà pubblicato sul sito Web.