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25 Oct
25Oct

Il comma 1 dell'art 9 in bozza va a novellare l’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, sostituendo il comma 3, al fine di rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi. 
Si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest’ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all’identificazione del cliente) e trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

I commi 2 e 3 dello stesso articolo vanno ad apportare novità, rispettivamente l’articolo 11 e 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997, introducendo un apposito sistema sanzionatorio volto a presidiare il corretto adempimento del nuovo obbligo.

  • In particolare, è prevista una sanzione pecuniaria nonché la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna delle seguenti violazioni:il mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati. Per tale ipotesi, le sanzioni irrogate sono analoghe a quelle previste dagli articoli 11, comma 5, e 12, comma 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di mancata installazione del misuratore fiscale;
  • la mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici. In tale ipotesi le sanzioni irrogate sono analoghe a quelle previste dagli articoli 11, comma 2-quinquies, e 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei corrispettivi.

Al fine di consentire agli operatori l’adeguamento software dei dispositivi telematici attualmente in uso, prevede che le disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026.








FONTE: Fisco e tasse


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