Il comma 1 dell'art 9 in bozza va a novellare l’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, sostituendo il comma 3, al fine di rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi.
Si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest’ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all’identificazione del cliente) e trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
I commi 2 e 3 dello stesso articolo vanno ad apportare novità, rispettivamente l’articolo 11 e 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997, introducendo un apposito sistema sanzionatorio volto a presidiare il corretto adempimento del nuovo obbligo.
Al fine di consentire agli operatori l’adeguamento software dei dispositivi telematici attualmente in uso, prevede che le disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026.
FONTE: Fisco e tasse