Quando l'ammontare delle perdite supera 1/3 del capitale sociale, gli amministratori e l'assemblea non possono più scegliere liberamente come agire. Il Codice Civile prevede che gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci per valutare i provvedimenti opportuni da adottare.
Convocazione dell'Assemblea: gli Amministratori hanno l'obbligo di convocare l'Assemblea in tempi stretti, considerati entro 30 giorni dal momento in cui sono a conoscenza della perdita superiore a 1/3 del capitale sociale, salvo diverso termine previsto dallo Statuto.
La mancata convocazione dell'assemblea comporta una sanzione pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Inoltre, secondo la Cassazione, se l'omissione contribuisce al dissesto societario o ne aggrava le condizioni, gli amministratori possono incorrere in ulteriori responsabilità penali e civili.
Documentazione necessaria: se l'Atto costitutivo non prevede diversamente, entro 8 giorni antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea, devono essere depositati presso la sede sociale i seguenti documenti:
Decisioni dell'Assemblea: esaminata la documentazione, i Soci possono adottare una delle seguenti decisioni:
Riassorbimento e riduzione del capitale: se si opta per il riporto della perdita a nuovo e la perdita non è riassorbita a meno di 1/3 del capitale sociale entro l'esercizio successivo, l'Assemblea deve deliberare la riduzione del capitale in relazione alle perdite accertate. Se l'Assemblea non provvede alla riduzione, gli Amministratori e i Sindaci, o il soggetto incaricato della revisione legale, devono chiedere al Tribunale di disporre la riduzione del capitale. Garanzie per i terzi e creditori: la disposizione mira a garantire trasparenza sulla reale situazione patrimoniale della società ai terzi e ai creditori. In presenza di perdite d’esercizio, si prevede:
Questi obblighi e procedure sono cruciali per mantenere la fiducia dei creditori e garantire la stabilità finanziaria della società, offrendo un quadro chiaro e preciso della situazione patrimoniale ai Soci e ai terzi.
FONTE: Fisco e tasse