L'art 10 al comma 1 reca novità per il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo in particolare, alla lettera a), la limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992.
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, la lettera b) prevede che le spese per vitto e alloggio, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi e noleggio con conducente, riaddebitate analiticamente ai committenti, dovranno essere necessariamente effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Inoltre, si introduce la medesima limitazione con riferimento alle spese della stessa tipologia qualora sostenute durante le trasferte dei dipendenti e rimborsate dai professionisti.
La lettera c) estende il medesimo regime di tracciabilità a tutte le spese di rappresentanza, indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione già vigenti.
La lettera d) introduce la medesima limitazione con riguardo ai soggetti che producono reddito d’impresa per i quali le indennità e rimborsi relative alle spese per vitto e alloggio, nonché quelle di taxi e noleggio con conducente, erogate nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 95 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito, come spese per prestazioni di lavoro, se sostenute dal fruitore mediante l’utilizzo di strumenti diversi dal contante, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Si prevede che le disposizioni si applichino anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997 e si applichino a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
FONTE: Fisco e tasse