Con il messaggio 1488 del 21 aprile INPS informa che è stato rilasciato un nuovo servizio sperimentale di domanda per l’accesso alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) che si affianca al quello già presente, senza sostituirlo.Il nuovo servizio di presentazione della domanda è accessibile, SOLO per i cittadini, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “Naspi” > “Nuova Procedura di invio domanda NASpI”,. Come di consueto necessario autenticarsi con la propria identità digitale di tipo:
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Il nuovo servizio consente all’utente di:
- compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione NASPI, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione delle informazioni relative alla propria posizione già in possesso dell’Istituto;
- avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito, grazie a una riorganizzazione modulare dei “Quadri” componenti la procedura;
- visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda rilevanti ai fini della misura, della durata e del diritto alla prestazione.
Le novità rispetto all'ultima versione in particolare sono i seguenti :
1) i dati dell’ultimo rapporto di lavoro sono stati separati dai dati anagrafici e inseriti in una nuova schermata;
2) sono stati aggiunti i seguenti controlli automatici sulla base dei dati disponibili all’Istituto:
- iscrizione ad albi professionali e/o Ordini e Casse professionali;
- iscrizione alla gestione Artigiani e Commercianti;- titolarità di Partita Iva;
- iscrizione alla Gestione separata;
3) è stata aggiunta una nuova schermata di “Avvisi” all’utente che, in base ai controlli automatici e alle dichiarazioni rese dall’assicurato, evidenzia eventuali criticità che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità (ad esempio, la rilevazione di causali di cessazione non ammesse, l’iscrizione ad altre gestioni con annessa indicazione dei redditi presunti, ecc.).
FONTE: Fisco e tasse