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12 Apr
12Apr

Con la Risposta n 89 dell'11 aprile le Entrate trattano del regime fiscale applicabile ai fini Irpef (Articoli 9 e 51, commi 1 e 3, del Tuir) dei beni in omaggio ai dipendenti, specificando che, qualora il valore dei beni assegnati dall'Istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Tuir (cfr. risoluzione 29 ottobre 2003, n. 202/E). La norma di riferimento menzionata nel contesto dell'interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate stabilisce le regole per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, inclusa la valutazione dei benefit in natura.


La società, che opera nel campo della produzione e commercializzazione di caffè, the, e prodotti derivati, ha esposto un quesito riguardante il regime fiscale applicabile ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) per determinati benefit forniti ai propri dipendenti. Tra questi benefit sono inclusi:

  • omaggi di bevande preparate nella caffetteria dell'azienda durante il turno di lavoro, 
  • un "Partner Markout" mensile (un sacchetto di caffè selezionato) destinato a promuovere la conoscenza dei prodotti tra i dipendenti, 
  • potenzialmente alcuni prodotti di merchandising offerti in occasioni speciali.


La società ha chiesto se questi beni erogati possano considerarsi irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, sostenendo che tali benefit hanno uno scopo prevalentemente aziendale, volto a rafforzare la conoscenza dei prodotti da parte dei dipendenti e a promuovere l'immagine aziendale.

Al riguardo, l'agenzia ha specificato che gli omaggi in questione, per quanto ''utili'' alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un'esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising) e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Sulla base di quanto rappresentato, si ritiene che, nel caso in esame, qualora il valore dei beni assegnati dall'Istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Tuir (cfr. risoluzione 29 ottobre 2003, n. 202/E).

Viene anche evidenziato che la legge di bilancio 2024, specificamente l'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto una deroga che, per l'anno d'imposta 2024, eleva il limite, entro il quale il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati gratuitamente ai dipendenti non concorre alla formazione del reddito, ordinariamente pari a euro 258,23 portandolo a 1.000 euro (e fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico). Questo significa, spiega l'agenzia, che per il 2024, fino a questo importo, i benefit aziendali non aumentano il reddito imponibile dei dipendenti.






FONTE: Fisco e tasse

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