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04 Jun
04Jun

1) Dichiarazione omessa e regolarizzazione: le sanzioni e l'integrativa

L’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, riconosce la riduzione delle sanzioni dovute a 1/10 del minimo qualora la dichiarazione dei redditi non presentata entro il termine previsto è trasmessa all’Agenzia delle entrate con un ritardo non superiore a 90 giorni. In altri termini la sanzione irrogabile di € 250 (art. 1, comma 1, del d.lgs. 18.12.1997, n. 471) viene ridotta a € 25, mentre, invece, sono dovute le sanzioni per gli eventuali omessi versamenti per i quali sono dovuti gli interessi legali conteggiati giorno per giorno e le sanzioni ridotte in relazione al periodo di ritardo, somme da corrispondere contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

Se, invece, la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore si ravvisa l’ipotesi di “dichiarazione omessa” per la quale la sanzione irrogabile varia dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di € 250. Ma se non sono dovute imposte la sanzione va da un minimo di € 250 a € 1.000. Qualora, il contribuente presenti la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo di imposta, purché prima dell’inizio di attività di accertamento, la sanzione viene irrogata nella misura dal 60% al 120% della maggiore imposta, con un minimo di € 200, ovvero se non sono dovute imposte nella misura fissa da € 150 a € 500.Con la circolare 19.6.2002, n. 54/E, è stato affermato che, volendo porre rimedio alle omissioni dopo il decorso di 90 giorni dalla scadenza, con una dichiarazione integrativa:

  • se l’irregolarità è riferita a più tributi, è necessario eseguire tanti versamenti quante sono le imposte interessate dalla rettifica e presentare altrettante dichiarazioni rettificative (punto 17.1, quesito 1)
  • se la dichiarazione è stata omessa ma sono stati effettuati i pagamenti previsti, sia pure all’IVA,  la stessa evidenzia un “saldo a zero” per cui, non essendo dovuta alcuna somma a titolo di imposta, l’Agenzia delle entrate irroga la sanzione nella misura fissa di € 250 se il ritardo è posteriore alla scadenza fissata per il successivo periodo d’imposta, ovvero di € 150 se entro tale data (punto 17.1, quesito 2).

Secondo l’art. 1, comma 5, del d.lgs n. 471, ai fini delle imposte sui redditi per imposta dovuta si intende l’imposta conteggiata in sede di accertamento e l’imposta liquidabile ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, corrispondente ai versamenti che sono stati effettuati. 


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2) Dichiarazione omessa e regolarizzazione: esempi pratici di applicazione delle sanzioni

 

Secondo la suddetta circolare (punto 17.1, quesito 4), “qualora l’imposta accertata dall’ufficio sia stata completamente versata dal contribuente, e, dunque, non ci sono maggiori imposte dovute rispetto a quelle già versate, si applica la sanzione da € 258 a € 1.032 (attualmente da € 250 a € 1.000)”, aumentata fino al doppio nei confronti di chi tiene scritture contabili. Un esempio è utile per chiarire il problema. Un contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2022 omettendo anche il versamento dell’imposta. Volendo porre rimedio all’omissione in data 30.6.2024, la  regolarizzazione comporta il versamento:

  • dell’imposta per € 2.000;
  • della sanzione ridotta del 3.75% pari a € 75 (cioè 2.000 x 30% x 1/8);
  • degli interessi legali per € 76,03 maturati per il periodo 1.7.2023-30.6.2024.

Tale comportamento non deve essere seguito dal versamento della sanzione conteggiata in misura proporzionale per la mancata presentazione della dichiarazione annuale poiché l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate provvederà ad irrogare la sanzione fissa di € 250, che potrà essere definita, entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto, con il pagamento nella misura di un terzo. 







FONTE: Fisco e tasse

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