Il reddito concordato con il fisco con il nuovo CPB è irrilevante per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai professionisti alle Casse professionali. Lo riafferma ADEPP l'associazione degli enti previdenziali dei professionisti sostenendo il principio secondo cui i contributi dovuti dovranno continuare a essere calcolati sul reddito effettivo, diversamente da quanto previsto per i contributi obbligatori INPS IVS e Gestione Separata.
Si sono espressi in questo senso in particolare anche i presidenti di Cassa dottori commercialisti e Inarcassa .
Si ricorda che l'articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 13/2024 stabilisce che per i soggetti ISA i redditi reali eventualmente differenti da quelli concordati, non influenzano la determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. L’articolo 30 prevede una disposizione simile per i contribuenti in regime forfetario.
I professionisti di entrambe le categorie invece devono calcolare i contributi sulla base del reddito effettivo (rettificato secondo le disposizioni degli articoli 15 e 16 del DLgs. 13/2024) se questo è superiore al reddito concordato
L’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP) ha sottolineato che il concordato biennale previsto dal DLgs. 13/2024 non influenza gli obblighi contributivi a cui sono sottoposti i professionisti iscritti in quanto l'applicazione dell’articolo 30 sopracitato alle casse di previdenza violerebbe l'autonomia gestionale e contabile delle casse stesse, protetta dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 509/94.
Inoltre si segnala il pericolo che venga compromesso l’equilibrio economico-finanziario degli enti, necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7/2017, diversi enti previdenziali hanno ribadito che, pur aderendo al CPB, gli iscritti sono tenuti a calcolare e versare i contributi previdenziali in base al reddito effettivo. Pertanto, il reddito effettivo, da dichiarare nelle successive dichiarazioni dei redditi, resta la base imponibile per i contributi previdenziali, anche in caso di adesione al concordato preventivo.
In passato, la questione si era già posta con il precedente concordato preventivo introdotto dall’articolo 33 del Decreto-Legge n. 269/2003, che prevedeva l’esenzione contributiva per i redditi eccedenti il minimo fissato. Su tale aspetto si era affermato un orientamento di giurisprudenza favorevole all’autonomia delle casse previdenziali.
Ad esempio la Cassazione nelle sentenze n. 3916 del 2019 e n. 29639 del 2022 ha sostenuto che, per la determinazione dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alle casse previdenziali disciplinate dal DLgs. 509/94, non poteva essere considerato il reddito determinato ai fini del concordato fiscale. Tale concordato riguarda unicamente l’obbligazione tributaria, e non influisce sul rapporto contributivo che lega il professionista alla sua cassa di previdenza.
Secondo la Suprema Corte, l'autonomia gestionale delle casse, sancita dalla loro privatizzazione e dall’obbligo di mantenere l'equilibrio finanziario, è incompatibile con l’applicazione di un reddito concordato per il calcolo dei contributi previdenziali.
Qualsiasi reddito imponibile concordato con l’Agenzia delle Entrate non può, quindi, sostituire i parametri autonomi delle casse nel calcolo e nella gestione degli obblighi contributivi.
FONTE: Fisco e tasse