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04 Nov
04Nov

Il reddito  concordato con il fisco con il nuovo CPB  è irrilevante  per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai professionisti alle Casse professionali. Lo riafferma ADEPP  l'associazione degli enti previdenziali dei professionisti  sostenendo  il principio secondo cui  i contributi dovuti dovranno continuare a essere calcolati sul reddito effettivo,  diversamente da quanto previsto per i contributi obbligatori INPS IVS e Gestione Separata.
Si sono espressi in questo senso in particolare anche i presidenti di Cassa dottori commercialisti e Inarcassa .
Si ricorda che  l'articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 13/2024  stabilisce che per i soggetti ISA i redditi reali  eventualmente differenti da quelli concordati, non influenzano la determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. L’articolo 30  prevede una disposizione simile per i contribuenti in regime forfetario. 

I professionisti di entrambe le categorie invece  devono calcolare i contributi sulla base del reddito effettivo (rettificato secondo le disposizioni degli articoli 15 e 16 del DLgs. 13/2024) se questo è superiore al reddito concordato

Contributi previdenziali professionisti fuori dal CPB: le motivazioni ADEPP

L’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP) ha sottolineato che il concordato biennale previsto dal DLgs. 13/2024 non influenza gli obblighi contributivi a cui sono sottoposti i professionisti iscritti in quanto  l'applicazione dell’articolo 30  sopracitato alle casse di previdenza violerebbe l'autonomia gestionale e contabile delle casse stesse, protetta dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 509/94.
Inoltre si segnala il pericolo che venga compromesso l’equilibrio economico-finanziario  degli enti, necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine,  come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7/2017, diversi enti previdenziali hanno ribadito che, pur aderendo al CPB, gli iscritti sono tenuti a calcolare e versare i contributi previdenziali in base al reddito effettivo. Pertanto, il reddito effettivo, da dichiarare nelle successive dichiarazioni dei redditi, resta la base imponibile per i contributi previdenziali, anche in caso di adesione al concordato preventivo.

Contributi professionisti extra concordato: il precedente

In passato, la questione si era già posta con il precedente concordato preventivo introdotto dall’articolo 33 del Decreto-Legge n. 269/2003, che prevedeva l’esenzione contributiva per i redditi eccedenti il minimo fissato. Su tale aspetto si era affermato un orientamento di giurisprudenza favorevole all’autonomia delle casse previdenziali.
Ad esempio la Cassazione nelle sentenze n. 3916 del 2019 e n. 29639 del 2022   ha sostenuto che, per la determinazione dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alle casse previdenziali disciplinate dal DLgs. 509/94, non poteva essere considerato il reddito determinato ai fini del concordato fiscale. Tale concordato riguarda unicamente l’obbligazione tributaria, e non influisce sul rapporto contributivo che lega il professionista alla sua cassa di previdenza.
Secondo la Suprema Corte, l'autonomia gestionale delle casse, sancita dalla loro privatizzazione e dall’obbligo di mantenere l'equilibrio finanziario, è incompatibile con l’applicazione di un reddito concordato per il calcolo dei contributi previdenziali. 
Qualsiasi reddito imponibile concordato con l’Agenzia delle Entrate non può, quindi, sostituire i parametri autonomi delle casse nel calcolo e nella gestione degli obblighi contributivi.








FONTE: Fisco e tasse

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