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31 Oct
31Oct

Nei giorni scorsi la norma sui pignoramenti rapidi sui c/c degli evasori comparsa nella prima bozza della legge di bilancio 2024 aveva creato non poche polemiche, al punto che il Presidente Meloni era intervenuto rassicurando i contribuenti.

La prima bozza del DDL di Bilancio 2024  conteneva una norma, ad operatività immediata da inizio 2024, che prevedeva l’accesso diretto del Fisco alle informazioni sulle giacenze dei rapporti finanziari di chi non paga le tasse, attuando, quanto previsto dall'art 18 della Legge n 111/2023 o Legge per la Riforma fiscale, senza attendere il decreto attuativo sulla riscossione, che secondo le previsioni dovrebbe richiedere tempo.


 

Pignoramenti rapidi sui c/c degli evasori: novità in arrivo

Il pignoramento veloce non è più esplicitato nella versione del disegno di legge di bilancio depositata ieri sera dal governo a Palazzo Madama.


Rispetto alla prima versione, l'attuale stesura del Ddl si limita a prevedere "la possibilità di utilizzo di strumenti informatici per efficientare strumenti già esistenti utilizzati per il recupero d’importi relativi a cartelle esattoriali per le quali il contribuente non ha presentato ricorso e non ha ottenuto una sospensione giudiziale" senza cambiare la sostanza sulla possibilità di migliorare l’uso dei pignoramenti sui conti degli evasori.

Nel dettaglio, con l'art 23 dell'ultima bozza di DDL di Bilancio 2024, e in particolare con il comma 13, dopo l'art 75 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si prevede di inserire il seguente: «Articolo 75-ter (Cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo) 1. In coerenza con le previsioni dell’articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.

Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l’accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell’adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196.






FONTE: Fisco e tasse



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