1 min letti
31 Mar
31Mar

L'obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica:

  • a tutte le imprese sia con sede legale in Italia,
  • che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.

Attenzione al fatto che sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:

  • le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
  • le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

Il 28 marzo arriva il Decreto di ulteriore proroga per le PMI.
In dettaglio il decreto di proroga del 28 marzo prevede che il termine previsto all’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è così differito:

  • a) per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025;
  • b) per le piccole e micro imprese al 1° gennaio 2026.

Per le imprese di cui al comma 1, la previsione di cui all’articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, trova applicazione con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l’obbligo assicurativo.

Attenzione al fatto che il termine resta fermo per le grandi imprese senza sanzioni per 90 giorni.









FONTE: Fisco e tasse



Commenti
* L'indirizzo e-mail non verrà pubblicato sul sito Web.