Veniva richiesto se, al fine di indicare correttamente nel modello 730/2024 i dati relativi alle cripto-attività detenute dal contribuente nell’anno d’imposta 2023, in presenza di valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti non possedute per il medesimo periodo, sia corretto indicare la somma dei valori in un unico rigo del Quadro W o se tali valori debbano essere indicati in due righi distinti.
Viene chiarito che in base alle istruzioni rese nel paragrafo 18.48.3.3 “Determinazione Cripto Attività” della circolare di liquidazione del modello 730/2024, per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a quanto previsto per l’IVAFE, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.
Nel caso di più conti correnti detenuti presso uno stesso intermediario estero, si chiede conferma che, anche in relazione al dato di colonna 8 (valore finale) del Quadro W del modello 730/2024, si debba fare riferimento all’esempio di calcolo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto dal contribuente, riportato a pag. 51 del Fascicolo 2 delle istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2024, denominato “ESEMPIO: due conti correnti presso lo stesso intermediario”.
Viene chiarito che, qualora il contribuente detenga più conti correnti presso uno stesso intermediario estero, lo stesso deve compilare un rigo per ogni conto posseduto e, in relazione al dato di colonna 8 (valore finale) del Quadro W del modello 730/2024, può fare riferimento all’esempio di calcolo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto, riportato a pag. 51 del Fascicolo 2 delle istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2024.
Come chiarito con la circolare n. 30/E del 2023 (paragrafo 3.7.3), la base imponibile dell’imposta sul valore delle cripto-attività “è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa.
Qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell’anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività”.
Essendo detto valore un elemento utile alla determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, lo stesso non è oggetto di visto di conformità; in relazione ad esso, il controllo continua ad essere eseguito unicamente in capo al contribuente. Si evidenzia, per completezza, che il contribuente è tenuto a documentare, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, il valore delle cripto-attività sulla base di elementi certi e precisi, riscontrabili tramite le diverse fonti indicate con la citata circolare. Ne consegue che deve ritenersi esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui detti valori siano attestati dal contribuente.
FONTE: Fisco e tasse