La rettifica della detrazione Iva è richiesta limitatamente ai beni ceduti o non ancora utilizzati e per i beni ammortizzabili se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione.
Non si tiene conto comunque dei beni di valore inferiore a 516,46 euro, né dei beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25%. La rettifica dell’Iva riguarda anche i beni ammortizzabili immateriali. I fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.
Riepilogando, la rettifica della detrazione Iva opera come segue:
Tipologia di bene | Rettifica Iva |
Beni ammortizzabili materiali | Se non sono passati più di 4 anni |
Beni ammortizzabili immateriali | |
Beni immobili ed aree fabbricabili | Se non sono passati più di 10 anni |
Ipotizziamo il caso di un contribuente che nel 2019 accede al regime forfettario e che presenti, al 31 dicembre 2018, la seguente situazione:
Anno entrata in funzione | Bene ammortizzabile | Valore | Iva | Recupero Iva | Recupero detrazione | No recupero |
2018 | Macchinario | 1.000 | 220 | 4/5 | 176 | |
2017 | Bene costo < 516,46 € | 400 | 88 | 3/5 | x | |
2017 | Computer | 1.500 | 330 | 3/5 | 198 | |
2017 | Software (amm.to 33%) | 3.000 | 660 | 1/3 | x | |
2015 | Cellulare con detrazione IVA limitata al 50% | 1.500 | 330 | 1/5 | 33 | |
2014 | Macchinario | 1.500 | 330 | x | ||
Totale rettifica detrazione Iva | 407 |
Come già detto, il bene di valore inferiore a 516,46 euro non deve esser preso in considerazione, così come non va considerato il bene con ammortamento superiore al 25%; allo stesso modo, non occorre tener conto del macchinario per il quale sono trascorsi più di quattro anni dalla sua entrata in funzione.
FONTE: Fisco e tasse