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21 Dec
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La rettifica della detrazione Iva è richiesta limitatamente ai beni ceduti o non ancora utilizzati e per i beni ammortizzabili se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione.


 Non si tiene conto comunque dei beni di valore inferiore a 516,46 euro, né dei beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25%. La rettifica dell’Iva riguarda anche i beni ammortizzabili immateriali. I fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.
Riepilogando, la rettifica della detrazione Iva opera come segue:

Tipologia di beneRettifica Iva
Beni ammortizzabili materiali Se non sono passati più di 4 anni
Beni ammortizzabili immateriali
Beni immobili ed aree fabbricabili Se non sono passati più di 10 anni


Ipotizziamo il caso di un contribuente che nel 2019 accede al regime forfettario e che presenti, al 31 dicembre 2018, la seguente situazione:

Anno entrata in funzioneBene ammortizzabileValore IvaRecupero IvaRecupero detrazioneNo recupero
 2018Macchinario1.000 2204/5176 
 2017Bene costo < 516,46 € 400 883/5 x
 2017Computer1.500 3303/5198 
 2017Software (amm.to 33%)3.000 6601/3 x
 2015Cellulare con detrazione IVA limitata al 50%1.500 3301/533 
 2014Macchinario1.500 330  x
 Totale rettifica detrazione Iva407


Come già detto, il bene di valore inferiore a 516,46 euro non deve esser preso in considerazione, così come non va considerato il bene con ammortamento superiore al 25%; allo stesso modo, non occorre tener conto del macchinario per il quale sono trascorsi più di quattro anni dalla sua entrata in funzione. 





FONTE: Fisco e tasse


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