La revoca o sospensione della patente a crediti è regolata dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 132/2024. La revoca avviene per dichiarazioni non veritiere, mentre la sospensione (fino a 12 mesi) si applica per infortuni gravi o mortali causati dal datore di lavoro. Se i crediti scendono sotto 15, l’operatività nei cantieri è limitata, ma è possibile recuperare i crediti tramite la valutazione di una Commissione territoriale.
Sussistono delle ipotesi per le quali è possibile che si vada incontro alla revoca e/o alla sospensione della patente a crediti; queste ipotesi vengono disciplinate all’interno dell’articolo 27 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e nel D.M. n. 132 del 18 settembre 2024.
L’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che la patente venga revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti accertati in sede di controllo successivo al rilascio della patente stessa.
Al termine dei 12 mesi dalla revoca l’impresa o il lavoratore autonomo ha la possibilità di richiedere il rilascio di una nuova patente.
Con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, l’INL ha spiegato che l’adozione del provvedimento di revoca non potrà però in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o con il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti, soprattutto con riferimento al requisito relativo all’assolvimento degli obblighi formativi, in relazione al quale, pur a fronte di una dichiarazione sostitutiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell’omissione.
È possibile andare incontro alla sospensione della patente a crediti, per un massimo di 12 mesi, quando si verifica un infortunio che causa inabilità permanente o una menomazione irreversibile per colpa del datore di lavoro o del suo delegato; la sospensione diventa obbligatoria quando si verificano infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o del suo delegato.
È importante ricordare che la patente che, a seguito di provvedimenti di decurtazione, presenta un punteggio inferiore a 15 crediti, comporta l’impossibilità per le imprese e i lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).
Tuttavia, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Il recupero dei crediti è possibile, come specificato precedentemente, passando attraverso la valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.
FONTE: Fisco e tasse