1 min letti
23 Feb
23Feb

Con il Decreto Milleproroghe atteso in gazzetta ufficiale, il differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della “Rottamazione-quater” gia scadute, al 15 marzo 2024, oltre il differimento della terza in scadenza a fine mese.

Nel dettaglio si prevede che, il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022, se il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024. Attenzione al fatto che le disposizioni si applicano anche ai soggetti alluvionati indicati dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all’articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022 in scadenza il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024.

 

Rottamazione quater: le prossime scadenze

L'agenzia della Riscossione, nella sezione dedicata alla Rottamazione quater, specifica che, per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della terza rata entro il 28 febbraio 2024. Per legge però si prevede una tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024. Attenzione, in Decreto Milleproroghe fa slittare questo pagamento al 15 marzo e vedremo, dopo l'entrata in vigore della norma se la Riscossione confermerà anche in questo caso gli ulteriori 5 giorni di "tolleranza" prevedendo così un termine di scadenza che slitterebbe al 20 marzo.


Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute. Attenzione al fatto che, in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.






FONTE: Fisco e tasse 

Commenti
* L'indirizzo e-mail non verrà pubblicato sul sito Web.