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31 May
31May

Nel pieno della campagna dichiarativa 2024, ricordiamo le scadenze del pagamento dell'irpef per i soggetti che presentano il Modello Redditi 2024.Oltre alla scedenza ordinaria che prevede che i versamenti debbono avvenire:

  • entro il 30 giugno, ovvero 1 luglio perchè il 30 è domenica, 
  • oppure entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%,

vi sono nuovi termini per i soggetti ISA, vediamo la norma. 



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1) Differimento versamenti in acconto e saldo irpef per i soggetti ISA


L'art 37 del Dlgs n 13/2024 di attuazione delle Riforma Fiscale a previsto il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato.


In particolare, i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.







FONTE: Fisco e tasse

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