I contribuenti che ritengono non dovuto l’importo richiesto con una cartella o un avviso possono richiedere direttamente ad Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader) la sospensione legale della riscossione.
Non è necessario, quindi, rivolgersi all’ente creditore per l’eventuale annullamento delle somme iscritte a ruolo, ma sarà l’agente della riscossione a trasmettere l’istanza per le opportune verifiche.
Ader, nell’attesa dell’esito, provvede anche a sospendere la riscossione del credito oggetto della domanda.
Il contribuente ha a disposizione vari canali per trasmettere l’istanza ad Ader: online mediante il form raggiungibile dalla propria area riservata sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, a mezzo pec, tramite l’App Equiclick, o, in alternativa, prenotando un appuntamento allo sportello online o agli sportelli territoriali per consegnare l’istanza.
La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto da parte dell’Agente della riscossione (cartella di pagamento, avviso di intimazione, preavviso di fermo amministrativo, preavviso e comunicazione di iscrizione di ipoteca o atto di pignoramento).
Non può essere richiesta la sospensione per gli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione inviati per posta ordinaria, ad esempio un sollecito di pagamento, oppure per gli atti notificati direttamente dagli enti impositori.
In quali casi si può richiedere la sospensione ad Ader
La legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012) disciplina l’istituto della sospensione dell’attività di riscossione, che può essere richiesta se il credito vantato dall’ente creditore rientra in una delle seguenti casistiche:
Come presentare la domanda
La domanda, come abbiamo già visto, può essere presentata con diverse modalità:
La sospensione: accoglimento o rigetto
Agenzia delle entrate-Riscossione verifica la completezza della richiesta e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la presentazione della domanda di sospensione legale della riscossione. Successivamente, trasmette l’istanza e la relativa documentazione all’ente creditore affinché quest’ultimo verifichi le ragioni del contribuente.
Nell’attesa, la riscossione del credito oggetto della domanda è sospesa. L’ente ha 220 giorni per rispondere direttamente al contribuente, accogliendo o respingendo la richiesta. Se, trascorsi 220 giorni dalla data di presentazione dell’istanza all’agente della riscossione, il contribuente non riceve nessuna comunicazione dall’ente creditore, le somme oggetto della richiesta vengono annullate di diritto e l’agente della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. L’annullamento non opera in presenza di motivi non rientranti in quelli previsti dalla legge, ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.
FONTE: Fiscooggi