Scade il 18 marzo 2024 il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati necessari ad elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta non solo dei dati reddituali contenuti nelle Certificazioni Uniche, ma anche di una serie di spese detraibili e deducibili, quali le spese di istruzione, quelle per gli asili nido, le spese assicurative e quelle relative ai mutui. Quest’anno, però, sono previste alcune deroghe: possono fruire del maggior termine del 4 aprile gli amministratori di condominio e gli Enti del Terzo settore mentre i sostituti d’imposta che hanno erogato redditi di lavoro autonomo possono inviare le CU entro il 31 ottobre.
Per il 2024, come già accaduto nel passato, la trasmissione dei dati ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate scade il 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato).Si tratta dell’invio dei dati relativi ad una serie di spese ed oneri detraibili e deducibili che il contribuente trova caricate nella propria dichiarazione precompilata. Tra i dati da inviare si segnalano le spese di istruzione, le rette degli asili nido, gli interessi passivi sui mutui, i contributi previdenziali, le spese per assicurazioni, quelle sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico, le spese funebri. Quest’anno, però, ci sono alcune deroghe.
Infatti, è stato prorogato al 4 aprile 2024 il termine per l’invio dei dati relativi alle spese per interventi edilizi sulle parti comuni degli edifici nonché per le erogazioni liberali ricevute dagli Enti del Terzo settore. Inoltre, relativamente ai redditi e alle ritenute trasmessi con le Certificazioni Uniche si segnala che, se si tratta di redditi di lavoro autonomo, l’invio entro il 18 marzo rappresenta una facoltà, in quanto la data ultima è fissata al 31 ottobre. Alla luce di quanto appena accennato, proviamo a fare un riepilogo di chi è obbligato a trasmettere i dati, con quali modalità e, soprattutto, con quali tempistiche.
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Iniziamo proprio dalle certificazioni uniche: l’invio all’Agenzia delle Entrate, come ormai da tradizione, è fissato per il 16 marzo. Quest’anno è subentrata una importante novità: con il D.Lgs. n. 1/2024 è stato previsto che, in via sperimentale, dal 2024 l’Agenzia delle Entrate predispone la dichiarazione dei redditi precompilata anche per i titolari di partita IVA.
Si tratta sostanzialmente dei redditi di lavoro autonomo che i sostituti d’imposta devono indicare nelle CU. La conseguenza è che, affinché l’Agenzia possa disporre in tempo dei dati da inserire nella precompilata, questi dovrebbero essere trasmessi entro il 18 marzo 2024 (la data originari del 16 scade di sabato). Ma ciò ha fatto sorgere alcuni dubbi in merito al termine per l’invio considerando che, secondo le regole sin qui in vigore, nel caso di CU con dati che non vanno nella dichiarazione precompilata si poteva fruire del maggior termine del 31 ottobre (data ultima di invio del modello 770). Pertanto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta affermando che, poiché, quest’anno, si tratta di una sperimentazione, non c’è l’obbligo di invio delle CU degli autonomi entro il 18 marzo, ma i sostituti possono farlo entro il 31 ottobre.
L’obbligo di anticipare la scadenza scatterà solo dal 2025.
Resta fisso al 31 ottobre anche il termine per la trasmissione delle CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).
Relativamente alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica occorre ricordare che i soggetti, a vario titolo, tenuti all’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate sono:
- le banche e poste;
- gli amministratori di condominio.
I primi, con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, devono trasmettere, entro il 18 marzo 2024, le comunicazioni contenenti l’ammontare delle spese sostenute nel 2023 e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. Gli amministratori di condominio, invece, devono trasmettere all’anagrafe tributaria i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 21 febbraio 2024 ha prorogato al 4 aprile 2024 il termine ultimo per l’invio dei dati relativi al 2023.
Anche relativamente alle erogazioni liberali percepite da ONLUS, associazioni di promozione sociale (APS), fondazioni ed Enti del Terzo settore le scadenze per l’invio dei dati sono differenti. Infatti, resta confermato al 18 marzo 2024 l’invio dei dati relativi alle erogazioni liberali in favore delle ONLUS, APS, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, e fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.Invece, per le erogazioni liberali del 2023 percepite dagli enti del Terzo Settore, si può fruire del maggior termine del 4 aprile 2024. Lo stabilisce il provvedimento 4 marzo 2024 con cui l’Agenzia delle Entrate rende operativo l’adempimento previsto dal decreto MEF del 1° marzo 2024.
Resta confermato al 18 marzo 2024 l’invio delle comunicazioni a carico:
- delle università statali e non statali per le spese universitarie;
- dei soggetti costituenti il sistema nazionale di istruzione e soggetti che ne erogano eventuali rimborsi delle spese sostenute per la frequenza scolastica;
- degli asili nido pubblici e privati per le spese relative alle rette per la frequenza;
- degli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico per le spese relative agli abbonamenti dei trasporti pubblici;
- dei soggetti che erogano mutui agrari e fondiari per gli interessi sui mutui;
- delle imprese assicuratrici, nonché aziende, istituti, enti e società, per i contratti assicurativi e i premi assicurativi;
- degli enti previdenziali e forme pensionistiche complementari per i contributi previdenziali;
- dei soggetti che emettono fatture relative a spese funebri.
Infine, si ricorda che anche per le spese veterinarie sostenute nel 2023, la scadenza dell’invio è il 18 marzo 2024.
FONTE: Ipsoa